Statuto

Associazione Hosters Registrars

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE HOSTERS e REGISTRARS 

Definizioni

Internet: rete di calcolatori estesa a livello mondiale che interconnette migliaia di reti nazionali consentendo lo scambio di informazioni tra calcolatori di qualsiasi tipo.

Indirizzo IP: L’indirizzo IP (Internet Protocol) individua in modo univoco una macchina collegata alla rete Internet, in modo stabile o saltuario.

Nome a dominio: associazione tra un indirizzo IP ed una stringa di caratteri. Per garantire l’univocità delle associazioni fra indirizzi IP e nomi a dominio esiste un database (un archivio) contenente tutti i domini registrati. Alcune macchine chiamate Domain Name Server (DNS) convertono il nome del dominio in indirizzo IP. Un nome a dominio è composto da più parti : www (alias) . nomedominio (dominio di 2° livello) .it/.com/.net etc (dominio di 1° livello o Top Level Domain, TLD).

ICANN: ICANN -Internet Corporation for Assigned Names and Numbers- è un ente non profit, organizzato in sede internazionale, avente la responsabilità di assegnare gli indirizzi IP (Internet Protocol) e l’identificatore di protocollo e di gestire il sistema dei nomi a dominio di primo livello (Top-Level Domain) generico (gTLD) e del codice internazionale (ccTLD) nonchè i sistemi di root server. Come partnership pubblica-privata, ICANN ha la funzione di salvaguardare la stabilità operativa di Internet, di promuovere la competizione, di ampliare la rappresentanza delle comunità globali di Internet e di sviluppare una politica appropriata al suo intento tramite processi partecipati e consensuali. (http://www.icann.org)

Registries: organismi responsabili dell’assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e dei nameserver primari per i vari TLD. Vengono delegati a tali compiti direttamente da ICANN.

Registrars: organizzazioni che effettuano le registrazioni di nomi a dominio per conto degli utenti. A seguito della richiesta dell’utente il Registrar raccoglie e invia al Registry competente tutte le informazioni necessarie per la registrazione del nome a dominio, che provvede a sua volta ad inserirle nel proprio database.

Registration Authorities: vedi Registries.

Maintainer: vedi Registrars.

Registrant: la persona e/o l’organizzazione che detiene la titolarità del nome a dominio.

Hoster: società che offre servizi di Hosting e/o Housing.

Hosting: servizio di registrazione e mantenimento di nome a dominio presso la competente Registration Authority e di fornitura di spazio web su server per la pubblicazione di files e cartelle relative al nome a dominio.

Housing: servizio che consiste nella fornitura di locali, alloggiamenti e banda internet per server /
apparecchiature di rete di proprietà del Cliente.

Art. 1 – DENOMINAZIONE E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’ASSOCIAZIONE HOSTERS e REGISTRARS, ovvero altresì denominata in forma breve “AHR”.
L’associazione è anche individuata attraverso le sigle “www.ahr.it” e “ahr.it”, usate sia singolarmente che associate.
L’emblema dell’associazione è costituito da: la denominazione “AHR” e la sigla “www.ahr.it”.

Art. 2 – SEDE SOCIALE L’associazione ha sede in Marina di Pisa (Pisa), Via Ivizza, n° 4.

Art. 3 – ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI Nell’ambito dei propri fini potrà promuovere e/o aderire ad altri organismi nazionali, comunitari ed extracomunitari.

Art. 4 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE La durata dell’Associazione è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.

Art. 5 – SCOPO SOCIALE L’Associazione, che non ha fini di lucro, intende:

  a. sviluppare un’organizzazione per la rappresentanza e la tutela degli associati presso sedi pubbliche e private, nazionali o estere, anche attraverso il rilascio di attestati di conformità , di buon operato e condotta sia industriale, sia deontologica;
  b. accreditare e certificare aziende del settore dell’Information and Communication Technology (ICT) nello specifico relativamente alle attività di registrazione e gestione dei nomi a dominio internet, alle attività tecnologiche e strutturali a supporto dell’erogazione di contenuti per la rete internet comunemente denominati: Hosting, Housing; comunque, con maggiore generalità , nel settore telematico;
  c. rappresentare la categoria industriale individuata nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali e dell’Unione Europea;
  d. promuovere nella società civile e presso gli imprenditori uno spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse umane, economiche e imprenditoriali nel settore d’interesse già definito;
  e. favorire lo sviluppo imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti e gli interessi della categoria ovvero partecipare alla elaborazione di leggi, decreti, regolamenti che possano avere interesse per la categoria;
  f. garantire l’utente finale attraverso l’effettiva osservanza del codice deontologico che dovrà rispettare ed adeguarsi alle eventuali prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti l’attività industriale individuata;
  g. senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l’Associazione potrà :
  I   promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura industriale e della ricerca, nonchè stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
  II   svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
  III   stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte su problemi tecnologici, economici, sociali, concorrenziali riguardanti il settore di interesse già definito;
  IV   divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, organismi di vigilanza, Registries competenti nazionali ed Internazionali;
  V   raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
  VI   organizzare attività promozionali e fieristiche;
  VII   sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia, purchè tali attività non abbiano attinenza con l’informazione né consistano in giornali quotidiani in conformità a quanto previsto dalla Legge 5 agosto 1981, n° 416;
  VIII   stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei soci;
  IX   fornire ai soci assistenza in materie di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale e organizzativa con espressa esclusione delle attività riservate dalla Legge ai soggetti muniti di particolari requisiti e/o iscritti in Elenchi e/o albi Professionali;
  X   promuovere, organizzare ed eventualmente gestire certificazioni nell’ambito del settore di interesse già definito.

 

Art. 6 – SOCI
6.1 Possono essere Soci fondatori, ordinari e osservatori dell’Associazione esclusivamente Persone Giuridiche regolarmente costituite in base alle vigenti leggi ed operanti nel settore d’interesse. Possono essere soci onorari Persone Giuridiche, Persone Fisiche, Enti o associazioni in genere. I soci non persone fisiche saranno rappresentati dai legali rappresentanti pro-tempore o da persone fisiche opportunamente delegate.
Il regolamento dell’associazione stabilisce i criteri di selezione per l’accettazione della domanda di adesione all’associazione; in assenza di regolamento il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
qualificata.

6.2 Nell’Associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci osservatori e soci onorari. Sono soci fondatori tutti coloro che sono riportati come tali nell’atto di costituzione dell’associazione e che risultino in regola con il versamento delle quote associative. Eventuali subentri che dovessero sopravvenire a seguito di fusioni e/o scissioni relative ai soci fondatori comporteranno il mantenimento della qualifica di soci fondatori in capo alle società risultanti da dette fusioni e/o scissioni solo a seguito di delibera a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo, in mancanza assumono la qualifica di Soci Ordinari. In ogni caso i Soci fondatori rimangono tali nel caso in cui vi sia continuità aziendale.
Sono soci ordinari e osservatori tutti coloro che condividono l’oggetto sociale e la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo che risultino in regola con il versamento delle quote associative.
Sono soci onorari personalità che si siano particolarmente distinte nella promozione dell’Associazione e/o rappresentino motivo di lustro per l’associazione stessa e come tali siano ammessi dal Consiglio Direttivo. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna disparità di trattamento tra gli associati in relazione ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

Art. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE Le quote associative vengono stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l’importo anche la periodicità e sono fiscalmente detraibili a norma di legge.
Possono essere stabilite quote differenziate per le eventuali diverse categorie di soci.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative, purchè regolarmente approvati dall’assemblea dei soci.

Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI, DIRITTI E DOVERI
8.1 Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione (nella quale l’aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione), accompagnata da idonea documentazione e dall’anticipo di una somma pari alla quota associativa in vigore nell’anno in cui viene richiesta l’iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita.
Il Consiglio Direttivo delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all’ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda, l’effettivo status di socio è perfezionato solo dopo il pagamento della quota associativa e della quota di ingresso qualora istituita.
Nel caso di rigetto della domanda di ammissione le somme eventualmente anticipate devono essere retrocesse.

8.2 Solo i soci in regola con i pagamenti hanno diritto a partecipare alle iniziative sociali. I soci hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e quanto deliberato dall’assemblea, nonchè di pagare puntualmente le quote ed i contributi sociali.
Il socio ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all’atto dell’adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro soci.
Lo status di socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione, fatta salva la fattispecie di socio fondatore come disciplinato all’art. 6.2.
Il socio solleva AHR da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente che lo stesso dovesse subire in dipendenza della partecipazione all’attività di AHR, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta dell’associazione.
Il socio pertanto dichiara e garantisce di tenere indenne e di manlevare AHR da ogni conseguenza dannosa e/o richiesta di risarcimento dei danni che lo stesso e/o terzi possano vantare in relazione ai fatti di cui sopra.

Art. 9 – RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, SOSPENSIONE I soci potranno recedere dall’Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o quote versate.
I soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall’eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione.
I soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per cessazione della persona giuridica associata, per recesso ovvero perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l’ammissione.
L’esclusione o sospensione può essere pronunciata dal consiglio direttivo con delibera motivata con effetto immediato contro gli associati:

  a) che non rispettano gli obblighi di cui al precedente articolo 8.1 o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto al Codice Deontologico, ed alle norme regolamentari dell’Associazione;
  b) risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre tre mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal consiglio direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento degli scopi associativi;
  c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso
l’Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe;

Il socio escluso potrà ricorrere contro tale provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 23 del presente statuto.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva. L’eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

Art. 10 – FONDO COMUNE I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.
Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.

Art. 11 – MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:

  dalle quote sociali di ingresso e straordinarie;
  dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;
  dai proventi delle iniziative sociali e attività previste dallo Statuto;
  dalle offerte e/o lasciti dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – ORGANI SOCIALI Sono organi sociali dell’Associazione:

  l’assemblea degli associati;
  il consiglio direttivo;
  uno o più vicepresidenti;
  il presidente;
  il tesoriere;
  il collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
  il segretario generale (facoltativo);
  il comitato esecutivo (facoltativo);
  il coordinatore di area (facoltativo).

Le modalità di candidatura e di elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente sono definiti da apposito regolamento.

Art. 14 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L’assemblea degli associati è � presieduta dal presidente del consiglio direttivo. Ad ogni associato spetta un voto purchè in regola con quanto disposto ai precedenti artt. 6,7,8,9. In caso di parità il voto del presidente vale due voti. Coloro i quali sono impossibilitati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta da depositare al Presidente dell’assemblea nei modi stabiliti dal regolamento.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano l’approvazione potrà essere rinviata entro e non oltre il 30 Giugno. Il Presidente sottopone all’assemblea ordinaria per l’approvazione il progetto di bilancio, così come da lui predisposto.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finchè sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Tale bilancio potrà , altresì, essere messo a disposizione degli associati con le modalità previste dal regolamento.
Gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal consiglio direttivo per fini di assistenza e beneficenza nonchè ricerca.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
L’assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo.
Le convocazioni dovranno essere diramate a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione per almeno 10 giorni sul sito web dell’associazione, entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l’assemblea a tutti gli associati ed al domicilio risultante presso l’Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.
Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei diritti di voto e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l’assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza semplice.
Le delibere aventi per oggetto le modifiche del presente statuto, lo scioglimento o la proroga della durata dell’associazione, o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione in seconda convocazione, dovranno essere in ogni caso assunte con la maggioranza qualificata di almeno un quinto (1/5) dei diritti di voto.
L’assemblea ordinaria in particolare delibera sull’approvazione del bilancio e l’istituzione di eventuali quote straordinarie. L’assemblea straordinaria in particolare delibera sulla nomina dei membri del consiglio direttivo e del tesoriere, sull’approvazione e le modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
15.1
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori, ovvero tra gli associati con una anzianità di iscrizione nel libro soci non inferiore ad anni due. Si compone di un massimo di sette soci, quattro soci fondatori e tre soci ordinari. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo soltanto i soci in regola con gli artt. 6,7,8,9 del presente statuto. La cessazione della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza della carica di Consigliere Direttivo.
Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio i componenti in carica possono provvedere alla nomina per cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati.
Venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per procedere a nuove elezioni.

15.2 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

  1. Nomina e revoca il Presidente dell’Associazione tra i membri del consiglio direttivo;
  2. Nomina e revoca il, ovvero i, Vice Presidente tra i membri del consiglio direttivo;
  3. Individua, sulla base delle indicazioni fornite dall’assemblea dei soci, le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;
  4. Il Consiglio Direttivo può istituire uffici di rappresentanza nello Stato Italiano ed anche al di fuori dello Stato Italiano;
  5. Fissa le quote di adesione annuali per i soci e la periodicità del pagamento;
  6. Decide in ordine all’ammissione di nuovi soci e può delegare tale funzione ad organismi o persone opportunamente autorizzate;
  7. Decide in merito alla decadenza, all’esclusione, sospensione, riammissione, dei soci;
  8. Delibera in merito all’adesione dell’Associazione ad altri enti o altri organismi nazionali e internazionali;
  9. Nomina gruppi di studio, nonchè comitati tecnici o gruppi di lavoro, per coadiuvare e coordinare i diversi settori di attività dell’Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. I suddetti comitati tecnici o gruppi hanno esclusivamente funzioni consultive;
  10. All’occorrenza richiede al Presidente la stesura di una relazione semestrale sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria;
  11. Redige ed approva i regolamenti dell’associazione;
  12. Nomina gli eventuali coordinatori di area.

 

15.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce :

  ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno;
  su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La richiesta di convocazione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i punti all’ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l’attività dell’Associazione.

15.4 Il Presidente fissa la data dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve essere diramato dal presidente almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell’associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all’associazione, l’avviso di convocazione può essere diramato fino a un giorno prima di quello fissato per l’adunanza.
Nel caso in cui il Presidente non può o non vuole, il Consiglio Direttivo può essere convocato da un Vice Presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente.
Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il consiglio. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ove il numero dei membri sia superiore a due (2).

15.5 Alle adunanze del consiglio partecipano senza diritto di voto:

  i revisori dei conti, se nominati, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte;
  consulenti, professionisti o tecnici su invito del Presidente limitatamente alle materie e/o argomenti di loro competenza;
  il Segretario Generale, se nominato, limitatamente alle materie e/o argomenti di sua competenza. Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che può essere nominato anche tra soggetti diversi dai componenti il Consiglio Direttivo.

 

15.6 L’ordine del giorno viene votato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – PRESIDENTE Il Presidente è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell’Associazione.
Ha il potere di rappresentanza e di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell’Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.
E’ munito di ogni più ampia facoltà sia per l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia – con firma libera – per l’ordinaria e straordinaria gestione dell’Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri il compimento di determinate e specifiche operazioni.
Il Vice Presidente, nel caso di più Vice Presidenti è da intendersi il Vice Presidente Anziano, sostituisce il Presidente in caso di impedimento grave.
Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare un Segretario Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un vice segretario.
Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.
I rimborsi spesa sono pagati agli associati, per le attività pertinenti all’associazione solo se approvati dal Presidente in via preventiva, in ogni caso il Presidente si riserva la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi anche se approvati in via preventiva secondo le disponibilità di cassa.
Il Presidente entro il 31 Ottobre di ogni anno presenta una relazione sull’andamento della gestione al 30 Giugno.

Art. 17 – SEGRETARIO GENERALE Il Presidente può nominare, anche tra i non soci, un Segretario Generale, con le seguenti funzioni:

  opera nei limiti del mandato conferitogli dal presidente;
  coadiuva il presidente del quale attua le disposizioni;
  sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di esse;
  collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione;
  prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del presidente;
  assiste alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee dei soci.

Art. 18 – COMITATO ESECUTIVO Il Presidente può essere nominato, anche tra i non soci, un Comitato Esecutivo, e ne determina i poteri all’atto dell’istituzione.
Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile con un minimo di tre. Ne fa parte di diritto il Presidente ed è presieduto dal Presidente. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta dei suoi componenti.

Art. 19 – COORDINATORE DI AREA Il Coordinatore di area può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati in regola con gli artt. 6,7,8,9 del presente statuto. I suoi compiti e le sue responsabilità sono definiti contestualmente alla sua nomina con apposito regolamento.

Art. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI L’assemblea può nominare nomina un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti.
I membri del collegio possono essere scelti anche tra i soci.
Rientra nei compiti dei revisori esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali: di tale disamina relaziona all’assemblea ordinaria dei soci. I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell’assemblea devono essere loro sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca possono procedere a verifica della cassa. I revisori in carica su richiesta del Presidente partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e all’assemblea dei soci. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei revisori subentrerà il supplente più anziano in ordine di età.

Art. 21 – COLLEGI PERIFERICI E UFFICI DISTACCATI Con deliberazione del consiglio direttivo dell’Associazione può istituire e sopprimere ovunque delegazioni, sedi operative e uffici staccati. Il presidente del consiglio direttivo può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.
Al consiglio direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile:

  quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  per le altre cause di cui all’art. 27 dl codice civile.

In caso di estinzione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA Le controversie fra soci e fra questi e l’Associazione possono essere demandate in accordo tra le parti al giudizio di tre arbitri, nominate dal Presidente del Tribunale del luogo ove è posta la sede legale dell’Associazione.
Il collegio arbitrale, ove consentito dalla legge, funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Art. 24 – RINVIO Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile, le leggi vigenti in materia ed il regolamento interno dell’associazione.

Firmatario : Stefano Cecconi
: Antonio Domenico Baldassarra
: Gianluca Pellegrini
: Claudio Corbetta
: Lamberto Giusti Notaio

Registrato a Lucca il 10 Giugno 2004,

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